Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 67 Garanzie
(art. 82 LInFi) 1Il sistema di pagamento adotta misure adeguate per coprire i rischi che insorgono in caso di concessione di un credito. 2Esso accetta esclusivamente garanzie liquide con un basso rischio di credito e di mercato. Valuta con prudenza le garanzie. 3Il sistema di pagamento evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo. 4Esso prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche. 5Il sistema di pagamento riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza. |