Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 70 Liquidità
(art. 82 LInFi) 1Il sistema di pagamento deve disporre di liquidità di cui all’articolo 58 capoverso 1 sufficienti per:
2Esso investe i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi con un basso rischio di credito e di mercato. 3Il sistema di pagamento verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1 sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Diversifica i sui fornitori di liquidità. 4La strategia d’investimento del sistema di pagamento deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. Il sistema di pagamento è tenuto a evitare i rischi di concentrazione. |