Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 74 Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza
(art. 90 e 91 LInFi) 1Fanno parte degli accordi di compensazione segnatamente le disposizioni sulla compensazione e sul «netting» nonché gli accordi sull’inadempienza negli accordi bilaterali o negli accordi quadro. 2Per trasferimento di crediti e obbligazioni si intendono segnatamente la cessione, la cancellazione e la ricostituzione mediante convenzione come pure la chiusura di una posizione seguita dalla riapertura di una posizione equivalente. 3Se nella catena delle transazioni sono state ulteriormente trasferite, le garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri valori patrimoniali il cui valore può essere determinato in modo oggettivo passano, con il trasferimento di una posizione, al partecipante assuntore. |