Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 81 Adempimento di obblighi secondo il diritto estero
(art. 95 LInFi) 1La FINMA riconosce come equivalente il diritto estero se gli obblighi relativi al commercio di derivati e le disposizioni sulla vigilanza sono paragonabili a quelle svizzere nei loro effetti sostanziali. 2Questa condizione è soddisfatta in riferimento a:
3Una controparte svizzera può adempiere i propri obblighi relativi al commercio di derivati con un’altra controparte svizzera secondo un diritto di vigilanza estero riconosciuto dalla FINMA, se vi è un nesso materiale tra l’operazione in derivati o una controparte e tale diritto. La mera scelta del diritto applicabile non crea un nesso materiale. |