Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020) |
Art. 9 Gestione dei rischi
(art. 8 cpv. 3 LInFi) 1Per la gestione dei rischi l’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia finalizzata all’identificazione, alla misurazione, al controllo e alla sorveglianza su base integrata, in particolare in relazione a:
2Essa deve mettere a disposizione strumenti e creare incentivi affinché i partecipanti possano controllare e limitare in modo continuativo i rischi che sorgono per se stessi e per l’infrastruttura del mercato finanziario. 3Se dispone di partecipanti indiretti e questi sono individuabili, l’infrastruttura del mercato finanziario deve identificare, misurare, controllare e sorvegliare i rischi che possono derivarle da tali partecipanti indiretti. 4La documentazione interna dell’infrastruttura del mercato finanziario riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull’attività. 5L’infrastruttura del mercato finanziario provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno che assicuri, fra l’altro, la conformità alle prescrizioni giuridiche e aziendali («compliance»). 6L’organo di audit interno riferisce all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo o a uno dei suoi comitati. Esso deve disporre di risorse sufficienti e ha diritti di verifica incondizionati. |