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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
del 25 novembre 2015 (Stato 1° ottobre 2020)
Art. 96Riconciliazione del portafoglio
(art. 108 lett. b LInFi)
1Le modalità di riconciliazione del portafoglio devono essere concordate prima della conclusione di un’operazione in derivati OTC.
2La riconciliazione del portafoglio comprende le condizioni essenziali delle operazioni in derivati OTC concluse e la loro valutazione.
3Essa può essere effettuata da un terzo a cui le controparti hanno fatto ricorso.
4La riconciliazione del portafoglio deve essere effettuata:
a.
ogni giorno operativo se tra le controparti sono in corso 500 o più operazioni in derivati OTC;
b.
una volta alla settimana se tra le controparti sono in corso da 51 a 499 operazioni in derivati OTC in una data qualsiasi della settimana;
c.
una volta ogni trimestre se tra le controparti sono in corso 50 o meno operazioni in derivati OTC in una data qualsiasi del trimestre.
5I derivati che secondo l’articolo 101 capoverso 3 lettera b LInFi non sono soggetti all’obbligo di compensazione non vengono inclusi nella determinazione delle operazioni in corso secondo il capoverso 4.