Art. 100b Riduzione dei margini iniziali 31
(art. 110 LInFi) 1 Le controparti possono ridurre i margini iniziali di 50 milioni di franchi al massimo. 2 L’entità dei margini iniziali di una controparte appartenente a un gruppo finanziario o assicurativo oppure a un gruppo è determinata tenendo conto di tutte le società del gruppo. 3 Nelle operazioni infragruppo il margine iniziale può essere ridotto di 10 milioni di franchi al massimo. 31 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |