Art. 113 Documentazione
(art. 116 LInFi) 1 Le controparti finanziarie e non finanziarie disciplinano per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo i processi con cui garantiscono l’adempimento degli obblighi per:45
2 Le controparti non finanziarie che non vogliono negoziare derivati possono fissare questa decisione per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo e sono quindi esonerate dall’obbligo di cui al capoverso 1.46 3 Le controparti finanziarie che sono incaricate da altre controparti finanziarie o non finanziarie di adempiere i loro obblighi disciplinano i relativi processi ai sensi del capoverso 1 per analogia. 45 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). 46 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). |