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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° agosto 2021)
Art. 118Emolumenti per altre decisioni
(art. 126 cpv. 5 LInFi)
1 La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto riscuote un emolumento anche quando decide in merito ad altre procedure concernenti offerte pubbliche di acquisto, in particolare in merito all’obbligo di presentare un’offerta. Può riscuotere un emolumento anche per la verifica di richieste di informazione.
2 A seconda dell’entità e della complessità del caso, l’emolumento ammonta fino a 50 000 franchi.
3Qualora il richiedente presenti un’offerta successiva alla decisione della delegazione, la Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può detrarre questo emolumento da quello previsto all’articolo 117.