Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali
(art. 21 LInFi) Oltre alle informazioni di cui all’articolo 21 LInFi, l’infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente: - a.
- le regole e le procedure per l’esercizio dell’infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell’infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti;
- b.
- i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall’infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni;
- c.
- i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti;
- d.
- i criteri per la sospensione e l’esclusione di un partecipante;
- e.
- le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante;
- f.
- le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti;
- g.
- i volumi e gli importi aggregati delle transazioni;
- h.
- il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata;
- i.
- ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti.
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