Art. 27 Trasparenza pre-negoziazione
(art. 29 cpv. 1 e 3 lett. b LInFi) 1 La sede di negoziazione pubblica in modo continuo durante il normale orario di negoziazione le informazioni sulla trasparenza pre-negoziazione comunicate tramite i suoi sistemi di negoziazione e riguardanti le azioni. 2 Per ogni azione devono essere pubblicati i cinque migliori corsi di acquisto e di vendita e il volume degli ordini. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle dichiarazioni vincolanti di interesse alla negoziazione. 4 La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti deroghe per:
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