Art. 30 Garanzia di un commercio ordinato
(art. 30 LInFi) 1 La sede di negoziazione fissa regole e procedure trasparenti per un commercio equo, efficiente e ordinato e definisce criteri oggettivi per un’esecuzione efficace degli ordini. Essa deve adottare dispositivi per garantire una gestione solida dei processi tecnici e l’esercizio dei suoi sistemi. 2 La sede di negoziazione deve disporre di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per assicurare in particolare che i suoi sistemi di negoziazione:
3 La sede di negoziazione deve concludere un accordo scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo con tutti i partecipanti che hanno una funzione particolare, segnatamente con quelli che nella sede di negoziazione perseguono una strategia di «market making». Essa utilizza sistemi e procedure che garantiscono il rispetto delle regole da parte di questi partecipanti.13 4 La sede di negoziazione può prevedere nei suoi regolamenti che i partecipanti segnalino le vendite allo scoperto nel suo sistema di negoziazione. 13 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 14 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). |