Art. 33 Ammissione di valori mobiliari da parte di una borsa
(art. 35 LInFi) 1 La borsa garantisce che tutti i valori mobiliari ammessi al commercio e tutti quelli quotati possano essere negoziati in modo equo, efficiente e ordinato. 2 Nel caso dei derivati essa assicura in particolare che le caratteristiche del commercio di derivati consentano una formazione ordinata dei corsi. 3 La borsa si dota dei dispositivi necessari per controllare l’osservanza dei requisiti di ammissione e quotazione per i valori mobiliari da essa ammessi al commercio e quotati. |