Art. 57 Ripartizione dei rischi
(art. 66 LInFi) Il depositario centrale sorveglia i rischi di credito nei confronti di una singola controparte o di controparti associate a un gruppo basandosi sui principi di calcolo stabiliti alla sezione 4 del capitolo 1 del titolo quarto dell’OFoP22. 22 RS 952.03 |