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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° agosto 2021)
Art. 58aNegoziazione multilaterale e regole non discrezionali
(art. 73a cpv. 1 LInFi)
Le definizioni concernenti la negoziazione multilaterale secondo l’articolo 22 e le regole non discrezionali secondo l’articolo 23 si applicano per analogia ai sistemi di negoziazione TRD.