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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° agosto 2021)
Art. 58iObblighi di informazione
(art. 73e cpv. 1 LInFi)
1 Per ciascun valore mobiliare TRD ammesso al sistema di negoziazione TRD, i sistemi di negoziazione TRD con partecipanti privati mettono, se del caso, il relativo prospetto o il foglio informativo di base a disposizione di questi partecipanti.
2 Essi informano tali partecipanti sui seguenti aspetti del registro elettronico distribuito dei valori mobiliari TRD in questione:
a.
la sua governance; e
b.
i suoi rischi tecnici, segnatamente i rischi di perdite.
3 I sistemi di negoziazione TRD pubblicano inoltre senza indugio le informazioni relative alle transazioni effettuate all’interno del sistema di negoziazione TRD con altri valori patrimoniali, in particolare il prezzo, il volume e il momento delle transazioni.