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Ordinanza
sulle infrastrutture del mercato finanziario
e il comportamento sul mercato nel commercio
di valori mobiliari e derivati
(Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)

del 25 novembre 2015 (Stato 1° agosto 2021)

Art. 58m Obbligo d’informazione di piccoli sistemi di negoziazione TRD

(art. 73f LIn­Fi)

Pri­ma dell’av­vio di una re­la­zio­ne d’af­fa­ri, i pic­co­li si­ste­mi di ne­go­zia­zio­ne TRD in­for­ma­no i pro­pri clien­ti, per scrit­to o in un’al­tra for­ma che ne con­sen­ta la pro­va per te­sto, in me­ri­to al­le age­vo­la­zio­ni spe­ci­fi­che di cui be­ne­fi­cia il pic­co­lo si­ste­ma di ne­go­zia­zio­ne TRD.