Art. 61 Pubblicazione dei dati
(art. 76 LInFi) 1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni pubblica almeno settimanalmente le posizioni aperte, il volume delle transazioni e i valori per le seguenti categorie di derivati:
2 I dati devono essere facilmente accessibili al pubblico. 3 I dati pubblicati non devono permettere di trarre conclusioni sulle parti contrattuali. |