Art. 63 Accesso ai dati da parte di autorità estere
(art. 78 LInFi) 1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l’accesso ai dati relativi alle transazioni esclusivamente ai fini dell’esecuzione di loro competenza delle leggi sui mercati finanziari. 2 Il repertorio di dati sulle negoziazioni respinge le domande che concernono transazioni e posizioni delle banche centrali. |