Art. 79 Eccezioni per altre istituzioni pubbliche
(art. 94 cpv. 2 LInFi) 1 Le operazioni in derivati con le seguenti controparti sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 LInFi ma non agli altri obblighi relativi al commercio di derivati:
2 Le operazioni in derivati con banche centrali estere e con enti di cui al capoverso 1 lettera e possono essere esonerate dall’obbligo di comunicazione se è concessa la reciprocità. 3 Il DFF pubblica un elenco degli enti esteri a cui si applica il capoverso 2. |