Art. 127 Altre operazioni in valori mobiliari ammesse
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi) 1 Le seguenti operazioni in valori mobiliari sono ammesse anche se rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi:
2 È possibile stabilire che il capoverso 1 venga applicato anche a operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni siano effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:
3 Il DFF pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 1 lettera b numero 2. |