Art. 54 Garanzie
(art. 64 LInFi) 1 Il depositario centrale deve disporre di sufficienti garanzie per coprire interamente i suoi rischi di credito correnti. 2 Esso evita i rischi di concentrazione connessi con le garanzie e si assicura di poter disporre delle garanzie in modo tempestivo. 3 Esso prevede procedure sulla base delle quali può verificare i modelli e i parametri impiegati per la gestione dei rischi ed effettua regolarmente tali verifiche. 4 Il depositario centrale riduce al minimo i rischi connessi con i propri valori patrimoniali o con le garanzie e i valori patrimoniali dei partecipanti affidandoli in custodia a una parte terza. In particolare, esso affida in custodia le garanzie e i valori patrimoniali a intermediari finanziari solvibili e per quanto possibile soggetti a vigilanza. |