Art. 58c Validità di determinati requisiti stabiliti per le sedi di negoziazione
(art. 73b LInFi) 1 Ai sistemi di negoziazione TRD si applicano per analogia gli articoli 24–32 e 35, salvo che la presente sezione disponga altrimenti. 2 In luogo della possibilità prevista all’articolo 30 capoverso 2 lettera f di correggere, modificare o annullare, in casi eccezionali, qualsiasi operazione, un sistema di negoziazione TRD deve disporre di un meccanismo tale da produrre effetti economicamente comparabili. |