Art. 6 Campo di attività
(art. 8 cpv. 2 LInFi) 1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve descrivere esattamente negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso. 2 Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all’organizzazione amministrativa dell’infrastruttura del mercato finanziario. |