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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 1Oggetto
(art. 1 e 157 LInFi)
La presente ordinanza disciplina segnatamente:
a.
le condizioni di autorizzazione e gli obblighi delle infrastrutture del mercato finanziario;
b.
gli obblighi dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di derivati;
c.
la pubblicità delle partecipazioni;
d.
le offerte pubbliche di acquisto;
e.
le deroghe al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.