Art. 100 Obbligo di scambiare garanzie 29
(art. 110 LInFi) 1 Nel caso in cui le controparti debbano scambiarsi garanzie, lo scambio avviene sotto forma di:
2 Sono tenute a versare un margine iniziale soltanto le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC che non sono compensati per il tramite di una controparte centrale, compresi i derivati secondo l’articolo 107 capoverso 2 lettera b LInFi, a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo supera per i mesi di marzo, aprile e maggio di un anno gli 8 miliardi di franchi; le operazioni infragruppo non sono prese in considerazione più di una volta per ogni società del gruppo. 3 L’obbligo di cui al capoverso 2 sussiste di volta in volta durante l’intero anno civile successivo. 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |