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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
1 Nel caso in cui le controparti debbano scambiarsi garanzie, lo scambio avviene sotto forma di:
a.
un margine iniziale adeguato al fine di tutelare i partner della transazione contro un potenziale rischio di variazione del prezzo di mercato durante la chiusura e la sostituzione della posizione in caso di inadempienza di una controparte; e
b.
un margine di variazione adeguato al fine di tutelare i partner della transazione contro il rischio corrente di variazione del prezzo di mercato dopo l’esecuzione della transazione.
2 Sono tenute a versare un margine iniziale soltanto le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC che non sono compensati per il tramite di una controparte centrale, compresi i derivati secondo l’articolo 107 capoverso 2 lettera b LInFi, a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo supera per i mesi di marzo, aprile e maggio di un anno gli 8 miliardi di franchi; le operazioni infragruppo non sono prese in considerazione più di una volta per ogni società del gruppo.
3 L’obbligo di cui al capoverso 2 sussiste di volta in volta durante l’intero anno civile successivo.
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).