Art. 101a Momento del calcolo e del versamento del margine di variazione 33
(art. 110 LInFi) 1 I margini di variazione devono essere ricalcolati almeno ogni giorno operativo. 2 La valutazione dell’operazione in corso di cui all’articolo 109 LInFi funge da base di calcolo. Per il resto si applica per analogia l’articolo 101 capoverso 2. 3 I margini di variazione devono essere versati il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato. 4 In deroga al capoverso 3, è consentito versare i margini di variazione entro due giorni operativi dal giorno del calcolo se:
33 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |