Art. 105 Riduzioni di valore applicabili alle garanzie
(art. 110 LInFi) 1 Il valore delle garanzie deve essere limitato per mezzo di riduzioni del valore di mercato secondo l’allegato 4. 2 Un’ulteriore riduzione dell’8 per cento deve essere applicata nei casi in cui:
3 Le controparti possono determinare le riduzioni di valore per mezzo di stime proprie della volatilità dei prezzi di mercato e dei corsi di cambio purché soddisfino gli standard minimi qualitativi e quantitativi indicati nell’allegato 5. 4 Esse adottano misure per:
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |