Art. 106 Operazioni transfrontaliere
(art. 94 cpv. 2 e art. 107 LInFi) 1 Fatti salvi i capoversi 2, 2bis e 2ter, per le operazioni transfrontaliere l’obbligo di scambiare garanzie sussiste anche quando la controparte estera della controparte svizzera soggetta all’obbligo di scambio sarebbe soggetta a tale obbligo se avesse la sua sede in Svizzera.42 2 Non occorre scambiare garanzie, se la controparte estera:
2bis La controparte svizzera può rinunciare al versamento di margini iniziali e di variazione a favore della controparte estera se un esame giuridico da parte di un organo indipendente ha dimostrato che:
2ter Essa può rinunciare ad esigere il versamento di margini iniziali e di variazione da parte della controparte estera se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2bis lettera a o b e se:
3 Gli altri obblighi di riduzione dei rischi che richiederebbero una collaborazione da parte della controparte possono essere adempiuti unilateralmente, purché ciò sia conforme agli standard internazionali riconosciuti. 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). 43 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). 44 Introdotto dal n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). |