Art. 110 Commercio presso sistemi organizzati di negoziazione esteri
(art. 95 e 112 LInFi) L’obbligo di negoziazione su una piattaforma può essere adempiuto attraverso la negoziazione presso un sistema organizzato di negoziazione estero purché questo sia soggetto a una regolamentazione estera riconosciuta equivalente dalla FINMA in applicazione per analogia dell’articolo 41 LInFi. |