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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 110Commercio presso sistemi organizzati di negoziazione esteri
(art. 95 e 112 LInFi)
L’obbligo di negoziazione su una piattaforma può essere adempiuto attraverso la negoziazione presso un sistema organizzato di negoziazione estero purché questo sia soggetto a una regolamentazione estera riconosciuta equivalente dalla FINMA in applicazione per analogia dell’articolo 41 LInFi.