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Ordinanza
sulle infrastrutture del mercato finanziario
e il comportamento sul mercato nel commercio
di valori mobiliari e derivati
(Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)

del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)

Art. 111 Operazioni transfrontaliere

(art. 94 cpv. 2 e art. 114 LIn­Fi)

Nel­le ope­ra­zio­ni tran­sfron­ta­lie­re non oc­cor­re ef­fet­tua­re la ne­go­zia­zio­ne pres­so una se­de di ne­go­zia­zio­ne o un si­ste­ma or­ga­niz­za­to di ne­go­zia­zio­ne, se la con­tro­par­te este­ra:

a.
ha la pro­pria se­de in uno Sta­to il cui di­rit­to è sta­to ri­co­no­sciu­to equi­va­len­te dal­la FIN­MA;
b.
non è sog­get­ta all’ob­bli­go di ne­go­zia­zio­ne su una piat­ta­for­ma se­con­do il di­rit­to di que­sto Sta­to.