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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 111Operazioni transfrontaliere
(art. 94 cpv. 2 e art. 114 LInFi)
Nelle operazioni transfrontaliere non occorre effettuare la negoziazione presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, se la controparte estera:
a.
ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA;
b.
non è soggetta all’obbligo di negoziazione su una piattaforma secondo il diritto di questo Stato.