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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 12Servizi essenziali
(art. 11 cpv. 1 LInFi)
1 Si considerano essenziali i servizi necessari al mantenimento di processi operativi rilevanti, in particolare nell’ambito della gestione della liquidità, della tesoreria, della gestione dei rischi, dell’amministrazione dei dati di base e della contabilità, del personale, delle tecnologie dell’informazione, del diritto e della «compliance».
tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,
2.
la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;
b.
nel caso delle controparti centrali:
1.
la conclusione secondo il Codice delle obbligazioni di operazioni in valori mobiliari o di altri contratti relativi a strumenti finanziari tra due partecipanti o tra un partecipante e un’altra controparte centrale,
2.
la messa a disposizione di meccanismi per la pianificazione e la copertura delle inadempienze di partecipanti o di controparti centrali legate da un accordo di interoperabilità, per la segregazione delle posizioni dei partecipanti indiretti e dei clienti dei partecipanti e per il trasferimento di posizioni ad altri partecipanti;
c.
nel caso dei depositari centrali:
1.
l’esercizio di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli,
2.
la prima registrazione di valori mobiliari su un conto titoli,
3.
la riconciliazione dei portafogli;
d.
nel caso dei repertori di dati sulle negoziazioni:
1.
la raccolta, la gestione e la conservazione dei dati comunicati,
2.
la pubblicazione dei dati comunicati,
3.
la garanzia dell’accesso ai dati comunicati;
e.
nel caso dei sistemi di pagamento:
1.
la ricezione e l’esecuzione di ordini di pagamento dei partecipanti,
nel caso dei sistemi di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistemi di negoziazione TRD) che non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
1.
tutte le attività volte a garantire un commercio equo, efficiente e ordinato,
2.
la gestione di sistemi di «matching» e di distribuzione di dati di mercato;
nel caso di sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi:
1.
i servizi di cui alla lettera f,
2.
la custodia accentrata di valori mobiliari TRD o la compensazione e il regolamento di operazioni su valori mobiliari TRD,
3.
la prima registrazione di valori mobiliari TRD su un conto titoli,
4.
la riconciliazione dei portafogli.
3 Introdotta dal n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
4 Introdotta dal n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).