Art. 121 Procedura in caso di annullamento dei titoli di partecipazione restanti
(art. 137 LInFi) 1 Se l’offerente intenta un’azione contro la società in vista dell’annullamento dei titoli restanti, il tribunale ne informa il pubblico e comunica agli altri azionisti che possono partecipare alla procedura. A tale scopo fissa un termine minimo di tre mesi a contare dal giorno della prima pubblicazione. 2 La pubblicazione prevista viene effettuata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il tribunale può prescrivere in via eccezionale altre forme adeguate di pubblicazione. 3 Se partecipano alla procedura, gli altri azionisti sono liberi di agire indipendentemente dalla società convenuta. 4 L’annullamento è pubblicato immediatamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o altrove, su apprezzamento del tribunale. |