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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 130Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni
1 L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni di cui all’articolo 104 LInFi deve essere adempiuto al più tardi:
a.
dopo 6 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effettuare la comunicazione non è una piccola controparte finanziaria o è una controparte centrale;
b.
dopo 9 mesi, a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA, se la persona tenuta a effettuare la comunicazione è una piccola controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che non è piccola;
dal 1° gennaio 2028, per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.57
2 Per la comunicazione di operazioni in derivati negoziate per il tramite di sedi di negoziazione o del gestore di un sistema organizzato di negoziazione ciascun termine di cui al capoverso 1 si prolunga di sei mesi.
3 In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui al presente articolo.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022576).
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3377).