Art. 133 Istituti di previdenza e fondazioni d’investimento 63
1 Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48–60a della legge federale del 25 giugno 198264 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, l’obbligo di compensazione secondo l’articolo 97 LInFi non si applica fino al 30 settembre 2021 alle operazioni in derivati effettuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l’articolo 87.65 1bis Il periodo transitorio di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 30 settembre 2022.66 1ter Il periodo transitorio di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 30 settembre 2023.67 2 Il Dipartimento federale dell’interno può prorogare il termine di cui al capoverso 1 per tenere conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero. 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715). 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 4 set. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3801). 66 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 25 ago. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 (RU 2021 539). 67 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 17 ago. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 (RU 2022 489). |