Art. 16 Operazioni estere
(art. 17 LInFi) 1 La comunicazione che l’infrastruttura del mercato finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, segnatamente:
2 L’infrastruttura del mercato finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:
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