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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 16Operazioni estere
(art. 17 LInFi)
1 La comunicazione che l’infrastruttura del mercato finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, segnatamente:
a.
un piano d’attività che descriva in particolare il tipo di affari prospettati e le strutture organizzative;
b.
l’indirizzo della sede all’estero;
c.
i nomi delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;
d.
la società di audit;
e.
l’autorità di vigilanza nel Paese ospite.
2 L’infrastruttura del mercato finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:
a.
la cessazione dell’attività all’estero;
b.
ogni importante modifica dell’attività all’estero;
c.
il cambiamento della società di audit;
d.
il cambiamento dell’autorità di vigilanza nel Paese ospite.