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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 17Accesso non discriminatorio e aperto
(art. 18 LInFi)
1 L’accesso non discriminatorio non è assicurato in particolare se devono essere adempiuti requisiti troppo severi o non oggettivamente giustificati oppure se sono pretesi prezzi eccessivi per l’utilizzo dei servizi offerti. Le strutture degli emolumenti non devono favorire perturbazioni del mercato.
2 L’infrastruttura del mercato finanziario può subordinare l’accesso all’adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici.
3 Nel caso in cui l’infrastruttura del mercato finanziario intenda limitare l’accesso per ragioni di efficienza, la FINMA, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza.