Art. 2 Definizioni
(art. 2 lett. b e c LInFi) 1 I valori mobiliari sono considerati standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala se sono offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di 20 clienti, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.2 2 Sono consideratiderivati i contratti finanziari il cui prezzo è stabilito segnatamente in funzione di:
3 Non sono considerati derivati:
4 Sono considerate operazioni di cassa le operazioni regolate immediatamente o entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine differito per il regolamento. Sono parimenti considerate operazioni di cassa:
2 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). |