Art. 21 Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione
(art. 24 cpv. 1 LInFi) Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione dell’infrastruttura del mercato finanziario possono comprendere in particolare: - a.
- miglioramento e decentramento strutturali:
- 1.
- struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal entities»),
- 2.
- creazione di unità di servizi giuridicamente autonome,
- 3.
- soppressione o attenuazione dell’obbligo di fatto di assistenza, in particolare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma,
- 4.
- riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;
- b.
- decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:
- 1.
- riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche dello stesso livello,
- 2.
- limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti tra unità giuridiche dello stesso livello all’interno del gruppo finanziario,
- 3.
- creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno al gruppo possibilmente vicino al mercato;
- c.
- decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di importanti prestazioni dell’esercizio:
- 1.
- garanzia dell’accesso a raccolte di dati, banche dati e mezzi informatici nonché della loro utilizzazione,
- 2.
- separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali,
- 3.
- accesso ai sistemi essenziali per l’esercizio dell’attività e la loro ulteriore utilizzazione.
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