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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 28Trasparenza post-negoziazione
(art. 29 cpv. 2 e 3 lett. b LInFi)
1 La sede di negoziazione pubblica le informazioni sulla trasparenza post-negoziazione relative alle transazioni effettuate al suo interno conformemente ai suoi regolamenti.
2 Le informazioni post-negoziazione relative a transazioni effettuate in una sede di negoziazione al di fuori del normale orario di negoziazione devono essere pubblicate prima dell’inizio della giornata di negoziazione successiva nella sede di negoziazione in cui l’operazione è stata effettuata.
3 Il capoverso 1 si applica anche alle transazioni effettuate al di fuori della sede di negoziazione, purché queste siano state effettuate durante una giornata di negoziazione sul mercato più importante per i valori mobiliari in questione o durante il normale orario di negoziazione della sede di negoziazione. In caso contrario le informazioni devono essere pubblicate immediatamente prima dell’inizio del normale orario di negoziazione della sede di negoziazione o al più tardi prima dell’inizio della giornata di negoziazione successiva sul mercato più importante per questi valori mobiliari.
4 La sede di negoziazione può prevedere nei propri regolamenti una pubblicazione successiva per:
a.
le operazioni di volume elevato secondo l’articolo 27 capoverso 4 lettera d;
b.
le operazioni:
1.
che sono superiori alla dimensione tipica per il valore mobiliare,
2.
che esporrebbero i fornitori di liquidità a rischi eccessivi, e
3.
che tengono conto del fatto che le parti contrattuali sono investitori al dettaglio o all’ingrosso;
c.
le operazioni in valori mobiliari per i quali non esiste un mercato liquido.