Art. 35 Autorità di ricorso
(art. 37 cpv. 1–3 LInFi) 1 Nella sua attività giurisdizionale l’autorità di ricorso è indipendente e sottostà al solo diritto. 2 I suoi membri non possono far parte dell’organo per l’ammissione di valori mobiliari al commercio né avere un rapporto di lavoro o un altro rapporto contrattuale con la sede di negoziazione che generi conflitti di interessi. 3 Ai membri dell’autorità indipendente di ricorso si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale federale. 4 Il regolamento dell’autorità indipendente di ricorso contiene prescrizioni concernenti la composizione, la nomina, l’organizzazione e le procedure di tale autorità. |