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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 44Funzione
(art. 48 LInFi)
La controparte centrale garantisce in particolare la registrazione standardizzata di tutti i dettagli delle operazioni da essa compensate, dei crediti e degli impegni dei partecipanti nonché delle sue comunicazioni al repertorio di dati sulle negoziazioni.