Art. 58i Obblighi di informazione
(art. 73e cpv. 1 LInFi) 1 Per ciascun valore mobiliare TRD ammesso al sistema di negoziazione TRD, i sistemi di negoziazione TRD con partecipanti privati mettono, se del caso, il relativo prospetto o il foglio informativo di base a disposizione di questi partecipanti. 2 Essi informano tali partecipanti sui seguenti aspetti del registro elettronico distribuito dei valori mobiliari TRD in questione:
3 I sistemi di negoziazione TRD pubblicano inoltre senza indugio le informazioni relative alle transazioni effettuate all’interno del sistema di negoziazione TRD con altri valori patrimoniali, in particolare il prezzo, il volume e il momento delle transazioni. |