Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 64Procedura
(art. 77 e 78 LInFi)
1 L’accesso alle autorità è accordato in conformità alle procedure di comunicazione, alle norme sullo scambio di dati e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale.
2 Le autorità devono garantire attraverso misure adeguate che ai dati abbiano accesso unicamente i collaboratori che ne necessitano direttamente per l’adempimento della loro attività.
3 Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle autorità un modulo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni:
a.
i dati concernenti l’autorità;
b.
il motivo della richiesta dei dati e il riferimento al loro mandato;
c.
la base giuridica per la richiesta dei dati;
d.
la descrizione dei dati richiesti;
e.
una spiegazione delle misure adottate per garantire la riservatezza dei dati ricevuti.
4 Il repertorio di dati sulle negoziazioni esige inoltre dalle autorità estere la conferma dell’esistenza di un accordo di collaborazione tra le autorità estere e svizzere di cui all’articolo 78 capoverso 1 LInFi.
5 Registra le informazioni relative all’accesso ai dati.