Art. 7 Luogo della direzione
(art. 8 cpv. 1 e 2 LInFi) 1 La direzione effettiva dell’infrastruttura del mercato finanziario deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l’infrastruttura del mercato finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto ad un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari. 2 Le persone incaricate della gestione dell’infrastruttura del mercato finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione. |