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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 70Liquidità
(art. 82 LInFi)
1 Il sistema di pagamento deve disporre di liquidità di cui all’articolo 58 capoverso 1 sufficienti per:
a.
far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento in tutte le valute anche in caso di inadempienza del partecipante nei confronti del quale esso presenta l’esposizione maggiore, in condizioni di mercato estreme ma plausibili; e
b.
poter fornire i propri servizi e svolgere le proprie attività in maniera regolamentare.
2 Esso investe i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi con un basso rischio di credito e di mercato.
3 Il sistema di pagamento verifica regolarmente il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1 sulla base di diversi scenari di stress. A tal fine, applica alla liquidità scarti di garanzia adeguati anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Diversifica i sui fornitori di liquidità.
4 La strategia d’investimento del sistema di pagamento deve essere in linea con la sua strategia di gestione dei rischi. Il sistema di pagamento è tenuto a evitare i rischi di concentrazione.