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Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria, OInFi)
del 25 novembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023) (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 74Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza
(art. 90 e 91 LInFi)
1 Fanno parte degli accordi di compensazione segnatamente le disposizioni sulla compensazione e sul «netting» nonché gli accordi sull’inadempienza negli accordi bilaterali o negli accordi quadro.
2 Per trasferimento di crediti e obbligazioni si intendono segnatamente la cessione, la cancellazione e la ricostituzione mediante convenzione come pure la chiusura di una posizione seguita dalla riapertura di una posizione equivalente.
3 Se nella catena delle transazioni sono state ulteriormente trasferite, le garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri valori patrimoniali il cui valore può essere determinato in modo oggettivo passano, con il trasferimento di una posizione, al partecipante assuntore.